La raccolta e il trattamento dati effettuati mediante dispositivi di lettura del dato biometrico è consentito purché venga predisposta un’informativa idonea su cui vengano esplicitate chiaramente le finalità del trattamento, perseguendo principi di correttezza, liceità e trasparenza. Ecco le regole da seguire
L’articolo Dispositivi di lettura del dato biometrico come strumento di facility access aziendale: regole normative proviene da Cyber Security 360.